Forsal s.r.l. offre consulenza per l'autorizzazione sanitaria d'esercizio delle strutture sanitarie private.

Per poter esercitare la propria attività sanitaria, ogni soggetto privato deve avere un'autorizzazione obbligatoria che garantisca il possesso dei requisiti minimi.

Per accreditarsi, le modalità, i requisiti, i criteri specifici, le necessità documentali per la presentazione della domanda variano da Comune a Comune. Forsal s.r.l. è in grado di seguire il processo di autorizzazione d'esercizio per le strutture sanitarie e gli studi professionali di tutti i comuni d'Italia.

 

L'autorizzazione d'esercizio in Regione Toscana.

A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla Legge regionale n. 51/2009 ed all'adozione del nuovo Regolamento di attuazione n. 79/R/2016 “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”, e successive modificazioni, sono stati definiti i nuovi requisiti di tipo strutturale, tecnologici ed organizzativi generali e specifici per l’esercizio delle attività sanitarie.

La normativa relativa all'autorizzazione sanitaria definisce:

  • Requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi per l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private e degli studi professionali (Allegato 2 al regolamento n. 79/R/2016)
  • Iter autorizzativo e attività di verifica dei soggetti coinvolti Comune, Regione, Gruppo tecnico regionale di verifica
  • La possibilità al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al comune, Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata può, manifestare la volontà di procedere alla successiva domanda di accreditamento istituzionale.
  • Sistema di accreditamento al SSN delle strutture sanitarie pubbliche e private e degli studi professionali
  • Autorizzazioni e requisiti di esercizio delle Strutture Sanitarie Private

Sono oggetto di autorizzazione:

  • Apertura ed esercizio
  • Ampliamento, riduzione e trasformazione dell’attività per aumento del numero di posti letto o l’avviamento di attività sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte
  • Ampliamento, riduzione, e trasformazione dei locali, quest’ultima solo se incide sulla conformità della struttura ai requisiti autorizzativi
  • Trasferimento in altra sede
  • Apertura punto prelievo decentrato

L’autorizzazione è rilasciata dal Comune territorialmente competente: i requisiti di cui si chiede il possesso (all'Allegato 2 al regolamento n. 79/R/2016) sono stati in parte aggiornati ed in qualche caso aggiunti ex-novo, sono state inoltre introdotte alcune tipologie di attività non presenti nella vecchia normativa.

Le strutture sanitarie private già autorizzate dovranno adeguare i requisiti di esercizio entro il 31 dicembre 2017.

Le verifiche sul possesso dei requisiti sono effettuate dal comune territorialmente competente, che si avvale del gruppo tecnico regionale di verifica, sui requisiti definiti in relazione all'opzione espressa dal legale rappresentante della struttura sanitaria privata al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione secondo le seguenti modalità:

a) verifica sul possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B per le strutture che abbiano optato per la sola domanda autorizzativa;

b) verifica sul possesso dei requisiti di cui all'allegato A per le strutture che abbiano manifestato la volontà di procedere alla successiva domanda di accreditamento.

Autorizzazioni e requisiti di esercizio degli Studi Professionali

La LR n. 51/2009 e il regolamento n.79/2016 stabiliscono che siano soggetti ad autorizzazione anche gli studi professionali "medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni chirurgiche, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, nonché procedure di diagnostica strumentale non complementare all'attività clinica con refertazione per terzi".

Il regolamento introduce criteri di distinzione fra prestazioni invasive e prestazioni a minore invasività. Sulla base di questa distinzione vengono individuati gli studi soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Gli studi soggetti ad autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi generali e specifici di cui all’allegato C del Regolamento n.79/2016.

Per la verifica del possesso dei requisiti di autorizzazione o il controllo dei contenuti delle dichiarazioni di inizio attività, laddove previste, il Comune si avvale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.

Nel caso di studi professionali il termine per il rilascio dell’autorizzazione è fissato in sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Mantenimento dei requisiti

Ogni tre anni, entro 90 gg. dalla scadenza dell’autorizzazione in vigore, sia le strutture che gli studi autorizzati devono inoltrare al Comune competente una dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di esercizio. La Regione a campione procede, avvalendosi del gruppo tecnico regionale di verifica alla verifica delle autocertificazioni pervenute.

Forsal è in grado di accompagnarvi in tutti gli adempimenti necessari all'autorizzazione d'esercizio:

  • La preparazione documentale (procedure e modulistica) per la presentazione della domanda
  • Il sopralluogo per l'individuazione di eventuali carenze organizzative, strutturali e tecnologiche
  • La preparazione dei documenti da presentare durante la visita di verifica
  • L'assistenza durante la visita di verifica delle Commissioni
  • Formazione del personale sulle procedure aziendali

Per informazioni   info@forsal.it   oppure  348007384

   Consulenza  

 

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